Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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Per avere un’idea delle altre prestazioni fornite dall’AFD a favore dei Cantoni, nel periodo maggio-ottobre 2011 il Cgcf ha effettuato un rilevamento di tutte le spese connesse con le sue prestazioni di servizio speciali. È emerso che in questi sei mesi sono state fornite 5600 ore di lavoro a favore dei Cantoni. Si è trattato soprattutto di formazione (800 ore), intervento dei gruppi mobili per la visita degli autoveicoli (1500 ore), impiego di apparecchi per il riconoscimento di stupefacenti e di impianti a raggi X (1000 ore) nonché di osservazioni (600 ore). Sulla base del volume limitato di queste attività e del fatto che anche i Cantoni forniscono prestazioni di servizio gratuite a favore del Cgcf, e dunque dell’AFD, il capo del DFF ha deciso di rinunciare, in linea di massima, a una fatturazione. Dal punto di vista del bilancio della Confederazione, l’onere amministrativo è sproporzionato rispetto al ricavo. Per prestazioni di servizio di ampia portata e chiaramente identificabili, fornite senza possibilità di compensazione, dovrebbe essere valutata, caso per caso, un’eventuale indennità finanziaria. In caso di coinvolgimento di più Cantoni, sarebbe ipotizzabile una fatturazione forfetaria attraverso la CDDGP o la Conferenza dei direttori di polizia delle città svizzere.

Una fatturazione sarebbe ipotizzabile anche in caso di impiego del Cgcf nel quadro dei controlli delle persone presso i grandi aeroporti (48 guardie di confine a Ginevra e 28 a Basilea). Finora vi si è tuttavia rinunciato: dal 196428 i controlli delle persone al confine fanno parte dei compiti principali del Cgcf, senza che venga effettuata una fatturazione nei confronti dei Cantoni. Poiché anche oggi alle frontiere interne possono essere eseguiti controlli delle persone nel quadro dei controlli doganali, le conoscenze di base del Cgcf sono necessarie e parte della formazione delle guardie di confine. Con Schengen la priorità dei controlli delle persone si è tuttavia spostata negli aeroporti, ovvero alle frontiere esterne di Schengen. Risulta dunque più efficiente ed effettivo impiegare anche là le risorse professionali esistenti, soprattutto perché le guardie di confine possono svolgere contemporaneamente anche altri compiti doganali. Non da ultimo, ciò comporta anche una conseguenza positiva per i Cantoni interessati, i quali, vista la difficile situazione in materia di personale, possono così impiegare le loro risorse di polizia per altri compiti.

L’attuale capoverso 3, secondo il quale il DFF può delegare all’AFD la conclusione di accordi, è abrogato.

Art. 104 Salvaguardia dei mezzi di prova e sequestro provvisorio

Ai sensi dell’articolo in questione, l’AFD può sequestrare provvisoriamente, a favore dell’autorità competente, oggetti e valori patrimoniali che possono essere utilizzati come mezzi di prova in un procedimento penale o che sono presumibilmente confiscabili. Dalle esperienze fatte emerge che tali autorità non sono sempre disposte a prendere in consegna oggetti, valori patrimoniali e mezzi di prova sequestrati.

L’articolo 223a OD (testo del 27 giugno 201229) prevede pertanto che per gli oggetti, i valori patrimoniali e i mezzi di prova sequestrati provvisoriamente ai sensi dell’articolo 104 LD e che l’autorità competente si rifiuta di prendere in consegna, si applichi il diritto di pegno doganale (lett. a). Pertanto, questi oggetti, valori patrimoniali e mezzi di prova possono essere realizzati quale pegno doganale (realizzazione

28 Con circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 14 maggio 1964 i controlli delle persone ai confini sono stati delegati al Cgcf in tutti i Cantoni.

29 RU 2012 3837