Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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2.2 Modifica del diritto vigente

2.2.1 Decreto federale del 17 dicembre 200436 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

La disposizione dell’articolo 1 capoverso 3 terzo periodo, che disciplina l’effettivo minimo del Cgcf, è abrogata. Ciò corrisponde alla richiesta formulata nel postulato 10.3888 «Valutazione della soppressione dell’effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine nel decreto federale relativo a Schengen» depositato dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati il 12 ottobre 2010.

Il Consiglio federale è tuttavia consapevole della necessità di una forte ed efficiente protezione dei confini e si impegna in tal senso, nei limiti dei crediti disponibili. Si era espresso in tal senso già nel suo parere del 26 gennaio 201137 relativo al rapporto del 12 ottobre 2010 «Valutazione dell’Amministrazione federale delle dogane: direzione strategica, gestione dei compiti e delle risorse» della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati.

La pressione migratoria ai confini meridionali, iniziata a fine 2010 a seguito degli eventi nel Nord Africa, i molti risultati nelle ricerche ottenuti grazie al sistema d’informazione Schengen nonché i molti casi scoperti di criminalità transfrontaliera e contrabbando mostrano l’importanza di una protezione dei confini ampia e ben funzionante (ambito fiscale, della sicurezza e della migrazione).

Non è tuttavia possibile definire con esattezza l’effettivo minimo necessario affinché il Cgcf sia ragionevolmente operativo sia per fornire prestazioni sia per garantire la sicurezza. Ciò che conta sono i risultati ottenuti. Oltre a garantire l’effettivo necessario, si adottano anche altri provvedimenti al fine di ottenere la maggiore efficacia con le risorse personali disponibili: i mezzi tecnici ausiliari, che permettono controlli al confine rapidi e sicuri, sono continuamente migliorati e, se possibile, ampliati. Anche la tattica d’impiego del Cgcf, fondata su impieghi di rinforzo in base alla situazione e a favore di altre regioni, è efficiente e ha dato buoni risultati. Ciò permette una grande flessibilità nonché di intervenire in modo rapido e adeguato. Inoltre, si favorisce la collaborazione tra il Cgcf e le autorità partner cantonali e internazionali (p. es. nel quadro di Schengen). In questo modo si garantisce, anche in futuro, una protezione adeguata dei confini.

2.2.2 Legge del 12 giugno 200938 sull’IVA

L’articolo 23 LIVA deve essere adeguato alle disposizioni sui depositi doganali aperti e sui depositi franchi doganali, così che le merci svizzere immagazzinate non siano esentate dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Questa regolamentazione fiscale corrisponde al principio doganale secondo il quale le merci svizzere immagazzinate non sono sottoposte alla vigilanza doganale, nonostante si trovino nel deposito, ma mantengono lo statuto di merci in libera pratica doganale.

36 RS 362

37 FF 2011 1827, 1839

38 RS 641.20