Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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5.4 Delega di competenze legislative

L’articolo 42a capoverso 2 legittima il Consiglio federale a concludere autonomamente trattati internazionali sul reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 87 capoverso 5, il Consiglio federale è inoltre autorizzato a disciplinare, mediante ordinanza, le condizioni per la realizzazione del pegno doganale a trattativa privata nonché per la rinuncia alla realizzazione.

Infine, l’articolo 91a autorizza l’AFD a designare le persone che devono prestare giuramento. Tale designazione avviene nel quadro dell’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 200743 sulle dogane.

43 RS 631.013