Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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merce si trovi ancora nel deposito doganale, e dunque in territorio svizzero. Alla fine dell’immagazzinamento nel deposito doganale aperto, limitato a sei mesi (con possibilità di proroga) secondo l’articolo 157 OD, la merce è asportata dal territorio doganale nel regime di transito.

Geograficamente, le merci svizzere destinate all’esportazione possono continuare a essere immagazzinate in un deposito doganale aperto. Esse rimangono tuttavia merci svizzere, mantenendo così il loro statuto di merci in libera pratica. Solo a conclusione dell’immagazzinamento, ovvero quando sono asportate dal territorio doganale svizzero, esse vengono assegnate al regime d’esportazione. Se l’imposizione all’esportazione non avviene presso un ufficio doganale di confine, le merci imposte all’esportazione presso un ufficio doganale all’interno devono essere assegnate al regime di transito e asportate dal territorio doganale. La dichiarazione per il regime di deposito è pertanto possibile solo per le merci estere. Il capoverso 1 deve essere adeguato di conseguenza.

Grazie a questa nuova struttura delle fasi procedurali si impedisce che venga allestita una decisione d’imposizione all’esportazione per merci che non sono ancora state esportate.

Art. 53 Depositi doganali aperti

Secondo il diritto vigente, le merci estere e quelle svizzere già imposte all’esportazione possono essere immagazzinate in un deposito doganale aperto (cpv. 1). Le merci imposte all’esportazione possono essere immagazzinate in un deposito doganale aperto se sono esportate, anche se il Consiglio federale può prevedere l’immagazzinamento di merci che non vengono esportate (cpv. 2). Le merci che devono essere immagazzinate vanno dichiarate per il regime di deposito doganale (cpv. 4). Il capoverso 5 disciplina gli obblighi del depositario, mentre il capoverso 6 la prestazione di garanzia.

In futuro le merci svizzere possono continuare a essere immagazzinate in un deposito doganale aperto, ma non sono sottoposte alla vigilanza doganale15 (cpv. 1 lett. b). Il fatto che le merci svizzere non siano sottoposte a vigilanza doganale è particolarmente importante dal punto di vista dell’IVA, poiché ai sensi dell’articolo 23 LIVA, le forniture e le prestazioni in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Le merci svizzere non possono neanche più essere assegnate al regime d’esportazione prima del loro immagazzinamento e mantengono pertanto il loro statuto di merci in libera pratica durante il periodo in cui sono immagazzinate. In questo modo si risolve anche la limitazione del periodo di immagazzinamento (cpv. 2) e l’obbligo di dichiarare le merci per il regime di deposito doganale vale solo per le merci estere (cpv. 3). Geograficamente, le merci svizzere possono essere immagazzinate in un deposito doganale aperto, ma non sono assegnate al regime di deposito. Le disposizioni dei capoversi 4 e 5 corrispondono per lo più a quelle del diritto vigente. La nuova regolamentazione necessita di una disposizione transitoria (art. 132a).

15 Ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 LD, la vigilanza doganale comprende ogni provvedimento generale adottato dall’AFD per garantire l’osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.