Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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capoverso, secondo il quale le merci svizzere destinate all’esportazione devono essere assegnate al regime d’esportazione e lasciare effettivamente il territorio doganale svizzero. Una reimportazione diretta in Svizzera è esclusa. Le merci svizzere possono tuttavia anche uscire dal deposito e rimanere nel territorio doganale.

Art. 70 Debitore doganale

Questa modifica è in relazione con la modifica dell’articolo 44 relativo all’abolizione del traffico postale quale genere di traffico particolare.

Art. 87 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

Secondo il diritto vigente, al posto dell’incanto pubblico, quale forma principale della realizzazione, il pegno doganale può anche essere realizzato a trattativa privata, previo consenso del proprietario (art. 87 cpv. 4). La determinazione del proprietario del pegno doganale risulta spesso laboriosa e/o sproporzionata rispetto al valore della merce. Manca inoltre una disposizione che permette di rinunciare alla realizzazione del pegno doganale, ad esempio in caso di merce di poco valore. Il capoverso 4 prevede ora che la realizzazione a trattativa privata è possibile senza il consenso del proprietario se la procedura d’incanto non ha avuto successo oppure se il valore del pegno è al massimo di 1000 franchi.

Il capoverso 5 autorizza inoltre il Consiglio federale a stabilire le condizioni per la realizzazione del pegno a trattativa privata e per la rinuncia alla realizzazione.

Art. 91a Giuramento

Diversi Cantoni prevedono il giuramento dei membri del proprio corpo di polizia. Il diritto federale prevede invece il giuramento da parte dei membri dell’Assemblea federale, dei Consiglieri federali e della cancelliera della Confederazione, del generale nonché dei giudici del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale penale federale16. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 5 della legge federale del 18 giugno 201017 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, anche il personale della polizia dei trasporti deve prestare giuramento. Sulla base della LD e dei disposti federali di natura non doganale, il personale dell’AFD svolge numerosi compiti e dispone di ampie competenze che, in singoli casi, possono avere importanti ripercussioni per gli interessati. Vi rientra anche la coercizione di polizia. Secondo l’articolo 100 capoverso 2 LD, l’AFD designa le persone che possono applicare misure di polizia e a cui sono conferite le rispettive facoltà. Oltre ai membri armati e in uniforme del Cgcf, si tratta anche dei collaboratori delle Sezioni antifrode doganale. Il personale in questione deve essere sottoposto anche a un controllo di sicurezza relativo alle persone. Vi sono dunque le condizioni affinché tali persone contraggano un obbligo morale supplementare prestando giuramento o promessa solenne, nel quadro di una cerimonia.

16 Art. 3 cpv. 1 e 2 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), art. 10 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110), art. 11 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32), art. 15 della legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti (RS 173.41), art. 47 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali (RS 173.71).

17 RS 745.2