Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine
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scenze in materia di controlli delle persone secondo gli standard di Schengen e, dall’altro, esso non deve investire i propri mezzi su questi aerodromi. I controlli delle persone in occasione del passaggio del confine costituiscono una delle competenze principali del Cgcf e sono parte integrante della formazione delle guardie di confine. Inoltre, sui piccoli aerodromi questi controlli possono essere svolti in concomitanza con quelli doganali. Gli accordi con i Cantoni interni sono ora fondati in particolare sull’articolo 44 Cost.; secondo il rapporto Malama26 ciò rappresenta, a lungo termine, una base legale troppo generale e insufficiente.
Per questo motivo, il capoverso 1 deve essere modificato in modo che, su richiesta dei Cantoni, sia possibile concludere con tutti i Cantoni accordi sull’adempimento di compiti di polizia. Questi compiti devono tuttavia essere sempre in relazione con l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale ai sensi dell’articolo 95 LD e devono essere stati delegati ai Cantoni dalla legislazione della Confederazione; si tratta dunque di delegarli all’autorità superiore che li aveva a sua volta delegati.
L’adeguamento dell’articolo 97 rappresenta un primo passo verso un’ampia modifica del diritto. In una seconda fase occorre infatti verificare tutti i disposti federali di natura non doganale interessati, in modo che tutti i compiti dell’AFD derivino dalla legislazione federale e che i Cantoni non debbano «ridelegarli» mediante accordi. Nei casi in cui i Cantoni delegano sistematicamente all’AFD il perseguimento di attività illecite, in futuro la legislazione federale dovrà disciplinare direttamente non solo le competenze di controllo ma anche l’esecuzione da parte dell’AFD. Tale raccomandazione è stata espressa anche nel rapporto Malama per motivi di trasparenza27. Anche se gli ambiti sistematicamente ripresi negli accordi sono facilmente identificabili, un’ampia modifica del diritto richiede tuttavia una verifica dei numerosi disposti federali di natura non doganale sui quali l’AFD si base per l’adempimento del proprio mandato. Si tratta di una procedura laboriosa, nella quale sono coinvolti molti Uffici. Si rinuncia pertanto a fissare un termine per questa ampia modifica del diritto.
Secondo il complemento apportato al capoverso 2, oltre all’assunzione dei compiti e dei costi l’accordo deve ora specificare anche l’area d’impiego. Ciò avviene già oggi e ha dato buoni risultati nella pratica, soprattutto perché le caratteristiche geografiche variano da Cantone a Cantone. I compiti delegati sono eseguiti nell’area di confine, sui treni internazionali e negli aerodromi. L’area d’impiego non deve necessariamente corrispondere all’area di confine lungo la frontiera, ma, in casi eccezionali e a causa della vicinanza al confine, può comprendere anche parti di un Cantone interno (vedi gli attuali accordi con i Cantoni di Appenzello Interno e Appenzello Esterno). Per quanto riguarda l’esecuzione di compiti nei treni, l’area d’impiego può comprendere anche le stazioni (p. es. consegna di persone alla polizia).
Si rammenta che già secondo il diritto vigente il capoverso 2 prevede l’assunzione dei costi. Tutti gli accordi contemplano questo punto e, in generale, i Cantoni versano un’indennità pari al 10-15 per cento per le spese e gli sborsi in relazione con la riscossione di denaro sulla base degli accordi. Negli ultimi anni l’AFD ha ricevuto, sulla base dei ben 2 milioni di franchi (all’anno) riscossi per i Cantoni, circa 250 000-300 000 franchi (all’anno).
26 FF 2012 4080
27 FF 2012 4080