Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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deposito doganale svizzero anziché verso l’estero. In questo modo può eludere le imposte indirette in Svizzera e al proprio luogo di domicilio nonché le imposte dirette al domicilio. Può inoltre rivendere la merce, e il cambiamento di proprietà nel deposito doganale non comporta alcuna conseguenza fiscale. Anche privati domiciliati in Svizzera possono acquistare merci in Svizzera, esportarle verso un deposito doganale svizzero, evitando così di pagare l’IVA durante il periodo di immagazzinamento, e in seguito rivenderle senza subire conseguenze dal punto di vista dell’IVA a seguito del cambiamento di proprietà nel deposito doganale. Vi è inoltre il rischio che la merce venga esportata verso un deposito doganale svizzero e in seguito reimportata in Svizzera al fine di ottenere un’esenzione dall’imposta sull’importazione. Al momento dell’uscita dal deposito l’AFD può difficilmente stabilire se si tratta di merce estera o di merce originariamente svizzera.

 Per quanto riguarda i disposti federali di natura non doganale, è possibile

aggirare le restrizioni all’esportazione esportando le merci verso un deposito doganale e da qui rivenderle cambiando la destinazione all’uscita dal deposito oppure vendendole nel deposito doganale a persone non autorizzate. Vi è inoltre il rischio che al momento dell’imposizione la merce possa essere esportata verso un determinato Stato ma che al momento dell’uscita dal deposito ciò non sia più possibile a seguito di modifiche nelle disposizioni legali (p. es. embargo). In occasione dell’uscita dal deposito l’AFD può difficilmente stabilire il luogo in cui la merce avrebbe originariamente dovuto essere portata. In tale occasione è infatti difficile, o addirittura impossibile, trovare il collegamento tra l’uscita dal deposito e il transito, poiché i dati forniti sono diversi (esportazione: indicazioni dettagliate; transito: indicazioni molto sommarie) e l’inventario è nelle mani del depositario.

 Infine, mediante l’esportazione verso un deposito doganale è possibile

aggirare i canali di distribuzione ufficiali e i contingenti di diritto privato (p. es. dell’industria orologiera) nonché preparare importazioni parallele.

I summenzionati rischi hanno indotto il Consiglio federale a proporre di modificare gli articoli 51-67 LD relativi all’immagazzinamento e all’esportazione di merci svizzere nei depositi doganali. L’UE, che ammetteva l’esportazione di merci nei depositi doganali, ha nel frattempo soppresso tale possibilità.

Anche in futuro le merci svizzere devono poter essere immagazzinate in un deposito doganale. Esse devono però mantenere in ogni caso lo statuto di merci in libera pratica, ovvero di merci svizzere. La dichiarazione per il regime d’esportazione e l’imposizione all’esportazione avvengono solo nel momento in cui le merci lasciano effettivamente la Svizzera. Grazie alla modifica proposta è possibile eliminare una situazione giuridica insoddisfacente, piena di rischi ed errori legati al sistema, che permette di sfruttare le lacune delle disposizioni relative all’esportazione o di ottenere un’ottimizzazione fiscale indesiderata.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto del 2 marzo 20123 in adempimento del postulato Malama 10.3045 «Sicurezza interna: chiarire le competenze» del 3 marzo

3 FF 2012 3973