Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/125: Revisione parziale della legge sulle dogane (LD) · 24 pagine

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2010 (rapporto Malama). Al punto 8 del decreto4 che approva tale rapporto viene indicato quanto segue:

«Nel quadro della futura revisione della LD, il DFF è incaricato di verificare se  all’articolo 97 LD è necessario ampliare le competenze per la conclusione di

accordi con i Cantoni nonché estenderle ai Cantoni interni e

 se eventualmente all’articolo 96 LD deve essere inserita una precisazione

delle competenze dell’AFD in materia di polizia di sicurezza.»

Dalla verifica degli articoli 96 e 97 LD è emerso che vi è effettivamente necessità di agire, dato che il margine di interpretazione è troppo ampio, comportando continuamente incomprensioni. Questa constatazione conduce all’abrogazione dell’articolo 96 e all’adeguamento dell’articolo 97. Tali modifiche della LD riguardano il rapporto tra Confederazione e Cantoni. Sono però modifiche di portata limitata, in quanto si tratta di indicare la prassi vigente in modo più chiaro dal punto di vista legale nonché di limitare meglio le competenze (senza ripercussioni dirette sui Cantoni). Il Consiglio federale ritiene sensato che la proposta di modifica venga sottoposta all’Assemblea federale possibilmente a breve distanza dalla trattazione del rapporto Malama nelle Camere federali. Le discussioni relative al rapporto possono così essere direttamente prese in considerazione al momento delle discussioni sui suddetti articoli. La presente revisione della LD non esclude che, in un secondo tempo, le raccomandazioni del rapporto siano ampiamente applicate e che i relativi disposti di natura non doganale siano completati con i compiti sistematicamente delegati dai Cantoni all’AFD.

Infine, già nel 20115 il Consiglio federale aveva previsto di abrogare la disposizione relativa all’effettivo minimo del Cgcf definita all’articolo 1 capoverso 3 del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino nonché di incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un corrispondente progetto. L’abrogazione della summenzionata disposizione è possibile solo nel quadro della modifica del diritto vigente con l’attuale revisione della LD.

1.4 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

La proposta regolamentazione relativa all’immagazzinamento di merci in libera pratica in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale con successiva esportazione corrisponde a quella del codice doganale dell’UE. Si è rinunciato a una comparazione del diritto per le altre parti del progetto, dato che non toccano il diritto europeo.

4 Disponibile solo in tedesco

5 Parere del Consiglio federale del 26 gennaio 2011 relativo al rapporto del 12 ottobre 2010 «Valutazione dell’Amministrazione federale delle dogane: direzione strategica, gestione dei compiti e delle risorse» della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (FF 2011 1827 e 1747) e parere del 24 novembre 2011 in relazione all’accoglimento del postulato 10.3888 «Valutazione della soppressione dell’effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine nel decreto federale relativo a Schengen» depositato dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati il 12 ottobre 2010.