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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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3Il prelievo di campioni deve avvenire in presenza di chi ha prescritto l’esame.

4Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, può:

a. consentire ad altri specialisti la prescrizione di esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione, se:

1. nell’ambito della loro formazione o del loro perfezionamento gli specialisti hanno acquisito sufficienti conoscenze di base sulla genetica umana e le interazioni biologiche nel corpo umano, e

2. la prescrizione degli esami è attribuibile alla loro attività professionale;

b. per gli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione che pongono esigenze particolari, segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati, limitare la prescrizione ai farmacisti che possiedono una particolare qualifica;

c. dichiarare applicabili le disposizioni del capitolo 2 per gli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione che pongono le stesse esigenze, segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati, degli esami genetici in ambito medico.

Art. 33 Autorizzazione, vigilanza ed esecuzione all’estero

Chi intende eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari su caratteristiche degne di particolare protezione necessita di un’autorizzazione dell’UFSP. Gli articoli 25-27 si applicano per analogia.

Sezione 3: Altri esami genetici

Art. 34 Portata

1Per altri esami genetici si intendono gli esami al di fuori dell’ambito medico che non servono né a determinare le caratteristiche degne di particolare protezione di cui all’articolo 31, né ad allestire un profilo del DNA.

2Il Consiglio federale può definire in dettaglio gli esami genetici di cui al capoverso 1.

Art. 35 Distruzione di campioni e dati genetici

Se la persona interessata non ha acconsentito espressamente alla riutilizzazione per un altro scopo, i campioni e i dati genetici devono essere distrutti al più tardi due anni dopo l’esecuzione dell’esame.