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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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Art. 60 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 20 giugno 200314 sui profili del DNA è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

1Il profilo del DNA contiene le caratteristiche del patrimonio genetico specifiche di una persona, determinate mediante esami genetici e utilizzate per identificare questa persona.

Art. 10 cpv. 3 e 4

3Uno dei laboratori riconosciuti svolge il confronto del DNA nel sistema d’informazione e le attività a esso attinenti come Ufficio di coordinamento. Per finanziare le proprie attività, l’Ufficio di coordinamento riscuote emolumenti.

4Il Dipartimento determina il laboratorio a cui sono delegati questi compiti. Il Dipartimento vigila sul laboratorio nella sua funzione di Ufficio di coordinamento.

Art. 22 Esecuzione federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione; vi disciplina in particolare:

a. il trattamento dei dati giusta la presente legge; in particolare l’inserimento di dati nel sistema d’informazione;

b. i compiti dell’Ufficio di coordinamento e l’importo degli emolumenti da esso riscossi;

c. le modalità d’identificazione di persone sconosciute viventi o decedute nonché di persone scomparse;

d. l’organizzazione e le procedure di allestimento di profili del DNA;

e. le condizioni e la procedura di riconoscimento dei laboratori;

f. la comunicazione della conclusione del procedimento all’Ufficio federale;

g. la registrazione dei profili del DNA allestiti all’estero.

Art. 61 Esecuzione di esami genetici secondo l’articolo 31

1Chi, per l’esecuzione di esami genetici secondo l’articolo 31, necessita di un’autorizzazione e non possiede l’autorizzazione prescritta dall’articolo 8 della legge federale dell’8 ottobre 200415 sugli esami genetici sull’essere umano deve presentare la domanda al servizio federale competente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2Chi non presenta la domanda entro il termine convenuto deve interrompere l’attività.

14 RS 363

15 RU 2007 635, 2013 3215