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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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c. prescrive o commissiona esami genetici su persone incapaci di discernimento che non sono necessari alla tutela della loro salute e non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14 capoverso 2;

d. prescrive o commissiona esami prenatali allo scopo di accertare caratteristiche che non nuocciono direttamente e sostanzialmente alla salute dell’embrione o del feto e che non servono per determinare le caratteristiche del gruppo sanguigno di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera b e neppure per determinare le caratteristiche tessutali di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera c;

e. in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e con la responsabilità civile, esige l’esecuzione di esami genetici al di fuori dell’ambito medico o la rivelazione o l’utilizzo di risultati di precedenti esami;

f. in relazione con rapporti di lavoro, esige la rivelazione dei risultati di precedenti esami genetici presintomatici oppure chiede o utilizza tali risultati nell’ambito di un esame eseguito dal medico di fiducia in violazione dell’articolo 37;

g. in relazione con rapporti assicurativi, esige esami genetici presintomatici o prenatali in violazione dell’articolo 42; o

h. in relazione con rapporti assicurativi, esige la rivelazione dei risultati di precedenti esami genetici presintomatici o prenatali oppure di esami nell’ambito della pianificazione familiare oppure chiede o utilizza tali risultati nell’ambito di una valutazione medica di un rischio in violazione dell’articolo 43.

Art. 56 Delitti/contravvenzioni

1È punito con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. riutilizza campioni o dati genetici in violazione degli articoli 10, 35 e 47 capoverso 4;

b. consegna alle persone interessate test genetici destinati a uso proprio non contemplati nell’articolo 34 in violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 47 capoverso 6;

c. prescrive esami genetici in ambito medico senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 17;

d. prescrive esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 32 capoversi 1, 2 e 4.

2Se l’autore ha agito per mestiere, è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.