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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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m. campione: materiale biologico raccolto per un esame genetico, incluso l’allestimento di un profilo del DNA;

n. persona interessata: persona vivente di cui si esamina il patrimonio genetico o si allestisce un profilo del DNA e della quale esistono campioni o dati genetici; in caso di esami prenatali, la donna incinta.

Sezione 2: Principi

Art. 4 Divieto di discriminazione

Nessuno deve essere discriminato a causa del proprio patrimonio genetico.

Art. 5 Consenso

1Gli esami genetici e prenatali possono essere eseguiti solo se la persona interessata ha espresso il proprio consenso libero e sufficientemente informato. Sono fatte salve le deroghe previste nelle leggi federali.

2Se la persona interessata è incapace di discernimento, spetta alla persona autorizzata a rappresentarla esprimere il consenso.

3Le persone incapaci di discernimento devono essere coinvolte, nella misura del possibile, nelle procedure di informazione, consulenza e consenso.

4La persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla può revocare il consenso in qualsiasi momento.

Art. 6 Informazione in caso di esami genetici

La persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla deve essere informata in modo comprensibile in particolare su:

a. scopo, tipo e valore indicativo dell’esame;

b. possibile importanza dei risultati dell’esame per i familiari e loro diritto di non essere informati;

c. eventuali rischi connessi con l’esame, nonché possibili ripercussioni fisiche e psichiche;

d. utilizzazione del campione e dei dati genetici al termine dell’esame;

e. propri diritti.

Art. 7 Comunicazione dei risultati dell’esame

Il risultato di un esame genetico o prenatale deve essere comunicato solo alla persona interessata o alla persona autorizzata a rappresentarla. È fatto salvo l’articolo 23 capoversi 3 e 4.