Progetto
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
m. campione: materiale biologico raccolto per un esame genetico, incluso l’allestimento di un profilo del DNA;
n. persona interessata: persona vivente di cui si esamina il patrimonio genetico o si allestisce un profilo del DNA e della quale esistono campioni o dati genetici; in caso di esami prenatali, la donna incinta.
Sezione 2: Principi
Art. 4 Divieto di discriminazione
Nessuno deve essere discriminato a causa del proprio patrimonio genetico.
Art. 5 Consenso
1Gli esami genetici e prenatali possono essere eseguiti solo se la persona interessata ha espresso il proprio consenso libero e sufficientemente informato. Sono fatte salve le deroghe previste nelle leggi federali.
2Se la persona interessata è incapace di discernimento, spetta alla persona autorizzata a rappresentarla esprimere il consenso.
3Le persone incapaci di discernimento devono essere coinvolte, nella misura del possibile, nelle procedure di informazione, consulenza e consenso.
4La persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla può revocare il consenso in qualsiasi momento.
Art. 6 Informazione in caso di esami genetici
La persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla deve essere informata in modo comprensibile in particolare su:
a. scopo, tipo e valore indicativo dell’esame;
b. possibile importanza dei risultati dell’esame per i familiari e loro diritto di non essere informati;
c. eventuali rischi connessi con l’esame, nonché possibili ripercussioni fisiche e psichiche;
d. utilizzazione del campione e dei dati genetici al termine dell’esame;
e. propri diritti.
Art. 7 Comunicazione dei risultati dell’esame
Il risultato di un esame genetico o prenatale deve essere comunicato solo alla persona interessata o alla persona autorizzata a rappresentarla. È fatto salvo l’articolo 23 capoversi 3 e 4.