Progetto

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Capitolo 3: Esami genetici al di fuori dell’ambito medico

Sezione 1: Generalità

Art. 29 Informazione

1

In caso di esami genetici al di fuori dell’ambito medico, la persona interessata deve essere informata non solo sui contenuti di cui all’articolo 6, ma anche:

a. sul laboratorio che esegue l’esame genetico; e

b. sulle aziende o sui laboratori all’estero che sono coinvolti nell’esecuzione dell’esame o che elaborano i dati genetici.

2

L’informazione deve avvenire per scritto e contenere il recapito di uno specialista che la persona interessata può contattare per eventuali domande.

Art. 30 Comunicazione del risultato dell’esame

In caso di esami genetici al di fuori dell’ambito medico, alla persona interessata devono essere comunicate solamente le informazioni sulle caratteristiche che corrispondono allo scopo dell’esame.

Sezione 2: Esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione

Art. 31 Portata

1Per esami genetici su caratteristiche della personalità degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico (esame genetico su caratteristiche degne di particolare protezione) s’intendono gli accertamenti:

a. di caratteristiche fisiologiche al di fuori dell’ambito medico, la cui conoscenza può influire sullo stile di vita;

b. di caratteristiche personali al di fuori dell’ambito medico quali il carattere, il comportamento, le preferenze e i talenti;

c. della provenienza.

2Il Consiglio federale definisce in dettaglio gli esami genetici di cui al capoverso 1.

Art. 32 Prescrizione degli esami

1Gli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione possono essere prescritti soltanto da medici e farmacisti abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

2Se la persona interessata è incapace di discernimento, gli esami genetici possono essere prescritti soltanto da medici abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.