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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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considerazione le possibili ripercussioni psicosociali dei risultati dell’esame su tale persona e sulla sua famiglia. Il colloquio deve essere documentato.
3La consulenza alla persona interessata o alla persona autorizzata a rappresentarla, oltre all’informazione prevista dall’articolo 6, deve comprendere in particolare i seguenti aspetti:
a. frequenza e tipo dell’anomalia da diagnosticare;
b. ripercussioni mediche, psichiche e sociali inerenti all’esecuzione dell’esame o al rifiuto di sottoporvisi;
c. possibilità di assunzione dei costi dell’esame e delle misure che ne conseguono;
d. possibili misure di sostegno in funzione del risultato dell’esame;
e. importanza dell’anomalia constatata e misure profilattiche e terapeutiche disponibili;
f. obbligo di rivelazione del risultato prima della stipula di un rapporto assicurativo secondo l’articolo 44.
4Tra la consulenza e l’esecuzione dell’esame deve trascorrere un adeguato periodo di riflessione.
Art. 19 Consulenza genetica in caso di esami genetici prenatali
1La donna incinta deve essere esplicitamente informata, prima e dopo l’esame genetico prenatale, sui suoi diritti di autodeterminazione di cui agli articoli 5, 8, 23 capoversi 2 e 3 nonché 24 capoversi 1, 2 e 4.
2Se, con ogni probabilità, l’esame proposto non può essere seguito da una cura terapeutica o profilattica, la donna deve esserne avvertita in anticipo; essa deve essere inoltre informata sull’esistenza di centri d’informazione e consultori di cui all’articolo 21.
3Se si constata o si suppone con ogni probabilità una grave anomalia incurabile, la donna deve essere informata anche sulle possibili alternative all’interruzione di gravidanza e sull’esistenza di associazioni per genitori di disabili e di gruppi di mutua assistenza.
4Se possibile, il coniuge o il partner della donna è coinvolto nella consulenza genetica.
Art. 20 Informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio Prima dell’esecuzione di un esame prenatale volto a valutare un rischio, la donna incinta deve essere informata su:
a. scopo, tipo e valore indicativo dell’esame;
b. la possibilità di scoprire risultati inattesi;
c. eventuali esami e interventi che ne conseguono;
d. i centri d’informazione e consultori di cui all’articolo 21;