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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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4La presente legge non si applica agli esami genetici e prenatali eseguiti:

a. nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule;

b. nell’ambito di metodi di procreazione con assistenza medica;

c. a scopo di ricerca.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

a. esami genetici: esami citogenetici e genetico-molecolari eseguiti allo scopo

di determinare le caratteristiche del patrimonio genetico umano, nonché tutti gli altri esami di laboratorio eseguiti allo scopo di ottenere direttamente tali informazioni sul patrimonio genetico umano;

b. esami citogenetici: esami eseguiti allo scopo di determinare il numero e la

struttura dei cromosomi;

c. esami genetico-molecolari: esami eseguiti allo scopo di determinare la strut-

tura molecolare degli acidi nucleici (DNA e RNA) e il prodotto diretto del gene;

d. esami genetici in ambito medico: esami genetici diagnostici, presintomatici e

prenatali nonché esami genetici eseguiti allo scopo di determinare gli effetti di una possibile terapia ed esami nell’ambito della pianificazione familiare;

e. esami genetici diagnostici: esami genetici eseguiti allo scopo di individuare

le caratteristiche del patrimonio genetico responsabili dei sintomi clinici esistenti;

f. esami genetici presintomatici: esami genetici eseguiti allo scopo di indivi-

duare la predisposizione a una malattia prima che si manifestino i sintomi clinici;

g. esami prenatali: esami genetici prenatali ed esami prenatali volti a valutare

un rischio;

h. esami genetici prenatali: esami genetici eseguiti durante la gravidanza allo

scopo di determinare le caratteristiche del patrimonio genetico dell’embrione o del feto;

i. esami prenatali volti a valutare un rischio: esami di laboratorio eseguiti allo

scopo di valutare il rischio di un’anomalia genetica dell’embrione o del feto nonché esami dell’embrione o del feto eseguiti mediante immaginografia;

j. esami nell’ambito della pianificazione familiare: esami genetici eseguiti allo

scopo di valutare un rischio genetico per le generazioni future;

k. profilo del DNA: caratteristiche del patrimonio genetico specifiche di una

persona, determinate mediante esami genetici e utilizzate per identificare questa persona o determinarne la filiazione;

l. dati genetici: informazioni relative al patrimonio genetico di una persona,

ottenute mediante un esame genetico, incluso il profilo del DNA;