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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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Capitolo 4: Esami genetici in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e della responsabilità civile
Sezione 1: Generalità
Art. 36
I datori di lavoro e gli istituti di assicurazione non possono esigere l’esecuzione di esami genetici o la rivelazione o l’utilizzo di risultati di precedenti esami genetici se si tratta di esami al di fuori dell’ambito medico. Questo principio si applica anche nell’ambito della responsabilità civile.
Sezione 2: Esami genetici in relazione con rapporti di lavoro
Art. 37 Principio
Al momento dell’assunzione o durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro e il suo medico di fiducia non possono:
a. esigere un esame genetico presintomatico;
b. esigere la rivelazione dei risultati di precedenti esami genetici presintomatici né utilizzarli.
Art. 38 Eccezioni per esami genetici presintomatici volti a prevenire malattie
professionali e infortuni
Al momento dell’assunzione o durante il rapporto di lavoro, sia il medico del lavoro sia il medico incaricato può prescrivere un esame genetico presintomatico se:
a. il posto di lavoro è assoggettato, in virtù di una decisione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro oppure per l’attività in questione occorre eseguire, sulla base di altre disposizioni federali, un esame medico di idoneità a causa del rischio di una malattia professionale o di un grave danno ambientale oppure di un grave rischio di infortunio o per la salute di terzi;
b. le misure da prendere sul posto di lavoro ai sensi dell’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni o di altre disposizioni legali non sono sufficienti a escludere tali rischi;
c. in base alle conoscenze scientifiche attuali, esiste un nesso di causalità tra una determinata predisposizione genetica della persona che occupa il posto di lavoro e una malattia professionale, il rischio di un danno ambientale o il rischio di infortunio o per la salute di terzi;