Progetto
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
d. tale caratteristica non può essere accertata in altro modo.
2Si possono eseguire esami genetici su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, come pure su nati morti, solo se la donna interessata ha espresso il proprio consenso.
Capitolo 2: Esami genetici e prenatali in ambito medico
Sezione 1: Prescrizione, consulenza e comunicazione dei risultati
Art. 17 Prescrizione degli esami
1Gli esami genetici in ambito medico possono essere prescritti soltanto da medici abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e che possiedono:
a. un titolo di perfezionamento federale in un settore specialistico in cui rientra l’esame in questione; o
b. una particolare qualifica nel campo della genetica umana.
2Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, può:
a. per gli esami genetici che non pongono esigenze particolari, segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati:
1. consentire la prescrizione anche ai medici che non soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1, o
2. dichiarare applicabili le disposizioni relative agli esami genetici concernenti caratteristiche degne di particolare protezione di cui all’articolo 31;
b. per gli esami genetici che pongono esigenze particolari, segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati, limitare la prescrizione ai medici che possiedono un determinato titolo di perfezionamento federale o un’altra particolare qualifica.
Art. 18 Consulenza genetica in generale
1Il medico prescrivente provvede affinché:
a. nell’ambito di esami genetici diagnostici, prima e dopo la loro esecuzione, sia messa a disposizione una consulenza genetica non direttiva fornita da una persona competente;
b. gli esami genetici presintomatici e prenatali e gli esami nell’ambito della pianificazione familiare siano preceduti e seguiti da una consulenza genetica non direttiva fornita da una persona competente.
2La consulenza considera unicamente la situazione individuale e familiare della persona interessata e non tiene conto di interessi sociali generali. Essa prende in