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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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d. tale caratteristica non può essere accertata in altro modo.

2Si possono eseguire esami genetici su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, come pure su nati morti, solo se la donna interessata ha espresso il proprio consenso.

Capitolo 2: Esami genetici e prenatali in ambito medico

Sezione 1: Prescrizione, consulenza e comunicazione dei risultati

Art. 17 Prescrizione degli esami

1Gli esami genetici in ambito medico possono essere prescritti soltanto da medici abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e che possiedono:

a. un titolo di perfezionamento federale in un settore specialistico in cui rientra l’esame in questione; o

b. una particolare qualifica nel campo della genetica umana.

2Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti, può:

a. per gli esami genetici che non pongono esigenze particolari, segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati:

1. consentire la prescrizione anche ai medici che non soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1, o

2. dichiarare applicabili le disposizioni relative agli esami genetici concernenti caratteristiche degne di particolare protezione di cui all’articolo 31;

b. per gli esami genetici che pongono esigenze particolari, segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati, limitare la prescrizione ai medici che possiedono un determinato titolo di perfezionamento federale o un’altra particolare qualifica.

Art. 18 Consulenza genetica in generale

1Il medico prescrivente provvede affinché:

a. nell’ambito di esami genetici diagnostici, prima e dopo la loro esecuzione, sia messa a disposizione una consulenza genetica non direttiva fornita da una persona competente;

b. gli esami genetici presintomatici e prenatali e gli esami nell’ambito della pianificazione familiare siano preceduti e seguiti da una consulenza genetica non direttiva fornita da una persona competente.

2La consulenza considera unicamente la situazione individuale e familiare della persona interessata e non tiene conto di interessi sociali generali. Essa prende in