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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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Sezione 3: Ammissibilità degli esami su persone incapaci di discernimento, su embrioni e feti nonché su persone decedute e nati morti
Art. 14 Esami genetici su persone incapaci di discernimento
1Gli esami genetici possono essere eseguiti su persone incapaci di discernimento soltanto se sono necessari alla tutela della loro salute.
2In deroga al capoverso 1 tali esami possono essere inoltre svolti se i rischi e gli incomodi per la persona interessata sono minimi e se:
a. non è possibile accertare in altro modo una grave malattia ereditaria nella famiglia o il rispettivo gene responsabile; o
b. l’esame ha lo scopo di determinare se la persona incapace di discernimento, date le sue caratteristiche tessutali, è idonea a donare tessuti o cellule rigenerabili.
Art. 15 Esami prenatali
1Gli esami prenatali possono essere eseguiti solo allo scopo di accertare:
a. le caratteristiche che nuocciono direttamente e sostanzialmente alla salute dell’embrione o del feto;
b. le caratteristiche del gruppo sanguigno per evitare il pericolo di un’incompatibilità del gruppo sanguigno tra madre e feto; o
c. se il sangue del cordone ombelicale dell’embrione o del feto, in base alle sue caratteristiche tessutali, è idoneo per essere trasferito a un genitore, a un fratello o a una sorella.
2Se, nell’ambito di un esame prenatale, si determina il sesso dell’embrione o del feto senza che ciò serva ad accertare una delle caratteristiche di cui al capoverso 1 lettera a o si accerta l’idoneità al trasferimento di cui al capoverso 1 lettera c sulla base delle caratteristiche tessutali, il risultato non può essere comunicato alla donna incinta prima di un termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione. L’informazione non può essere comunicata neppure successivamente se secondo il medico vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta per tale motivo.
Art. 16 Esami genetici su persone decedute e su embrioni o feti provenienti
da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, come pure su nati morti
1Si possono eseguire esami genetici su persone decedute unicamente se:
a. sono necessari per accertare una malattia ereditaria o il rispettivo gene responsabile;
b. un parente della persona deceduta lo desidera;
c. la caratteristica del patrimonio genetico esaminata riguarda la salute o la pianificazione familiare del parente; e