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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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d. le eventuali misure da adottare in seguito ai risultati dell’esame e le possibili misure di sostegno.
5Il colloquio di cui al capoverso 4 deve essere documentato.
6Se, nell’ambito di un accertamento prenatale della paternità, si determina il sesso dell’embrione o del feto, il risultato non può essere comunicato alla donna incinta prima di un termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione. L’informazione non può essere comunicata neppure successivamente se secondo il medico vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta per tale motivo.
Art. 51 Riconoscimento per l’allestimento di profili del DNA
1Chiunque intenda allestire profili del DNA conformemente alla presente legge necessita di un riconoscimento del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2Il riconoscimento è rilasciato se:
a. le condizioni tecniche e operative necessarie sono soddisfatte;
b. è disponibile un adeguato sistema di gestione della qualità.
3Il Consiglio federale:
a. disciplina i requisiti della persona responsabile e del sistema di gestione della qualità nonché le condizioni operative;
b. definisce gli obblighi che incombono al titolare del riconoscimento;
c. disciplina la procedura di autorizzazione;
d. può prevedere che siano sottoposte all’obbligo di riconoscimento singole fasi di lavoro dell’allestimento di un profilo del DNA, la cui esecuzione è affidata a terzi dai titolari del riconoscimento.
4Per la vigilanza sui titolari di un riconoscimento e per l’esecuzione all’estero si applicano per analogia gli articoli 26 e 27.
Capitolo 6: Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano
Art. 52
1Il Consiglio federale istituisce una Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano.
2La Commissione ha in particolare il compito di:
a. formulare raccomandazioni sull’informazione (art. 6), sulla consulenza genetica (art. 18 e 19) e sull’informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio (art. 20);
b. formulare raccomandazioni riguardo al perfezionamento professionale di cui all’articolo 17 capoverso 2;