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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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Art. 57 Contravvenzioni

È punito con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. funge da mediatore per esami genetici che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 6-11, 14, 15, 17, 23, 24, 29, 30, 32 e 35 o pubblicizza tali esami genetici;

b. in caso di esami genetici su persone incapaci di discernimento, embrioni o feti elude la prescrizione del medico;

c. esegue un esame genetico su una terza persona senza possedere l’autorizzazione prescritta dagli articoli 25 e 33;

d. funge da mediatore per l’allestimento di profili del DNA che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 9, 47 capoversi 1-6, 48, 49 capoverso 2 e 50 o pubblicizza tali profili;

e. allestisce un profilo del DNA su una terza persona senza possedere il riconoscimento prescritto dall’articolo 51.

Art. 58 Autorità competenti e diritto penale amministrativo

1Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui alla presente legge incombono ai Cantoni.

2Sono applicabili gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell’azienda) nonché 15 (falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 59 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale dell’8 ottobre 200413 sugli esami genetici sull’essere umano è abrogata.

12 RS 313.0

13 RU 2007 635, 2013 3215