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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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Art. 48 Procedura civile

1Nell’ambito di una procedura civile concernente la filiazione, il profilo del DNA delle parti o di terzi può essere allestito solo su ordine del tribunale o con il consenso scritto della persona interessata o della persona autorizzata a rappresentarla. Per il rimanente si applicano le disposizioni del CPC10.

2Il laboratorio deve conservare i campioni prelevati nell’ambito della procedura. Il tribunale che ha ordinato l’esame provvede affinché i campioni siano distrutti subito dopo che la sentenza finale è passata in giudicato, sempreché la persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla non ne abbia chiesto per scritto l’ulteriore conservazione.

Art. 49 Procedura amministrativa

1Se, nell’ambito di una procedura amministrativa, sussistono dubbi fondati sulla filiazione o l’identità di una persona che non possono essere dissipati in altro modo, l’autorità competente può subordinare il rilascio di un’autorizzazione o la concessione di una prestazione all’allestimento di un profilo del DNA.

2Il profilo del DNA può essere allestito solo con il consenso scritto della persona interessata o della persona autorizzata a rappresentarla.

3Il laboratorio deve conservare i campioni. L’autorità competente provvede affinché i campioni siano distrutti subito dopo che la decisione è passata in giudicato.

Art. 50 Determinazione della filiazione al di fuori di una procedura ufficiale

1Un profilo del DNA volto a determinare la filiazione può essere allestito, al di fuori di una procedura ufficiale, solo con il consenso scritto della persona interessata o della persona autorizzata a rappresentarla; un bambino incapace di discernimento non può essere rappresentato dalla persona nei cui confronti la filiazione dev’essere accertata.

2Prima dell’esame, il laboratorio che allestisce il profilo del DNA informa per scritto le persone interessate o le persone autorizzate a rappresentarle sulle disposizioni del Codice civile11 relative al sorgere della filiazione e le rende attente alle possibili conseguenze psichiche e sociali dell’esame.

3La persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla decide in merito alla conservazione o alla distruzione del suo campione.

4L’accertamento prenatale della paternità può essere prescritto da un medico solo dopo un colloquio approfondito con la donna incinta, durante il quale sono stati discussi, in particolare:

a. i motivi per i quali essa intende eseguire l’esame;

b. i rischi legati al prelievo del campione;

c. le questioni psichiche, sociali e giuridiche inerenti alla gravidanza;

10 RS 272

11 RS 210