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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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Art. 46 Diagnosi di malattie
Un esame genetico volto ad accertare l’esistenza di una malattia per calcolare un danno o il risarcimento dei danni può essere eseguito solo con il consenso scritto della persona interessata o su ordine del tribunale.
Capitolo 5: Profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona
Art. 47 Principi
1Nell’ambito dell’allestimento di un profilo del DNA volto a determinare la filiazione o l’identità di una persona non si possono eseguire esami genetici secondo i capitoli 2 e 3, ad eccezione della determinazione del sesso. Se tuttavia si determinano caratteristiche disciplinate in questi capitoli, esse non possono essere comunicate alla persona interessata o alla persona autorizzata a rappresentarla.
2I campioni devono essere prelevati dal laboratorio che allestisce il profilo del DNA o, su suo incarico, da un medico o da un’altra persona idonea. La persona su cui si effettua il prelievo deve dimostrare la propria identità.
3Se la persona di cui si deve determinare il rapporto di filiazione è deceduta, l’esame può essere autorizzato solo se:
a. sussiste una manifestazione di volontà della persona che desidera l’esame o della persona autorizzata a rappresentarla;
b. sono stati addotti buoni motivi per eseguire l’esame; e
c. vi è il consenso dei suoi stretti congiunti secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 20049 sui trapianti o un ordine delle autorità competenti o del tribunale competente.
4Se non vi sono stretti congiunti o se questi non sono raggiungibili, l’esame è consentito se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.
5I campioni e i dati genetici non possono essere utilizzati per altri scopi.
6I test genetici pronti per l’uso per l’allestimento di un profilo del DNA che le persone interessate possono utilizzare autonomamente ai fini definiti dal fabbricante e che visualizzano direttamente il risultato non possono essere consegnati a queste persone.
7L’intermediazione o la pubblicità per l’allestimento di profili del DNA è consentita purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 9, 47 capoversi 1-6, 48, 49 capoverso 2 e 50.