Progetto
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
c. pronunciarsi sulle domande di autorizzazione e partecipare alle misure di vigilanza, su richiesta del servizio federale competente (art. 25 cpv. 1 e art. 26);
d. elaborare all’attenzione del Consiglio federale criteri per il controllo di qualità degli esami genetici;
e. formulare raccomandazioni per l’allestimento di profili del DNA;
f. seguire l’evoluzione scientifica e pratica nel campo degli esami genetici, formulare raccomandazioni a tale proposito e indicare le lacune esistenti nella legislazione.
3La Commissione adempie i propri compiti in maniera indipendente.
Capitolo 7: Informazione del pubblico e valutazione della legge
Art. 53 Informazione del pubblico
1L’UFSP informa regolarmente il pubblico sulle questioni relative agli esami genetici sull’essere umano. Per far ciò può collaborare con la Commissione di esperti e altre organizzazioni e persone specializzate.
2L’informazione comprende in particolare la regolamentazione legale e la relativa attuazione, il significato e le possibilità degli esami genetici, la loro utilità e i loro rischi nonché la portata del diritto di autodeterminazione nell’ambito della loro esecuzione.
Art. 54 Valutazione
1L’UFSP provvede affinché l’efficacia della presente legge sia valutata.
2Il Dipartimento federale dell’interno riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e formula proposte sul seguito da darvi.
Capitolo 8: Disposizioni penali
Art. 55 Delitti
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. prescrive, commissiona o esegue un esame genetico oppure allestisce o commissiona un profilo del DNA senza il necessario consenso della persona interessata conformemente alla presente legge;
b. comunica il risultato dell’esame alla persona interessata contro la sua volontà;