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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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3L’UFSP adotta tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della presente legge. In caso di gravi infrazioni alla presente legge può in particolare vietare l’uso di locali o di impianti, nonché sospendere o revocare autorizzazioni.

Art. 27 Esecuzione di esami genetici all’estero

I medici che prescrivono esami genetici e i laboratori possono delegare l’esecuzione integrale o parziale di un esame genetico a un laboratorio all’estero se quest’ultimo garantisce l’esecuzione conforme allo stato della scienza e della tecnica, dispone di un adeguato sistema di gestione della qualità e se è autorizzato a eseguire tali esami nel suo Paese.

Sezione 3: Depistaggio genetico

Art. 28

1

Gli esami genetici proposti in modo sistematico a tutta la popolazione o a determinati gruppi di persone dell’intera popolazione, senza tuttavia presumere che tali persone abbiano le caratteristiche ricercate (depistaggio genetico) possono essere eseguiti solo se il programma è stato autorizzato dall’UFSP.

2

Il programma deve dimostrare che sia:

a. possibile una cura precoce o una profilassi;

b. provato che il metodo d’indagine fornisce risultati attendibili;

c. garantita la consulenza genetica adeguata; e

d. garantita l’esecuzione del depistaggio genetico per una durata adeguata.

3Il programma può prevedere che:

a. possano prescrivere l’esame genetico anche i professionisti della salute che non sono autorizzati secondo l’articolo 17;

b. per la consulenza genetica si possa derogare alle disposizioni di cui all’articolo 18;

c. il consenso non debba essere dato per scritto.

4

Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’UFSP consulta la Commissione di esperti e, se necessario, la Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana.

5

Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti e considerata la normativa nazionale e internazionale, può prevedere condizioni supplementari, qualora ciò sia necessario per tutelare le persone interessate o per garantire la qualità.