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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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e. i propri diritti.
Art. 21 Centri d’informazione e consultori per esami prenatali
1I Cantoni provvedono affinché vi siano centri d’informazione e consultori indipendenti per esami prenatali, che dispongano del necessario personale competente.
2I centri d’informazione e i consultori ragguagliano e forniscono consulenza generale sugli esami prenatali e, su richiesta, fungono da intermediario con le associazioni di genitori di disabili o con i gruppi di mutua assistenza.
Art. 22 Forma del consenso
Il consenso a un esame genetico presintomatico o prenatale e a un esame nell’ambito della pianificazione familiare deve essere dato per scritto.
Art. 23 Comunicazione del risultato dell’esame
1Solo i medici o gli specialisti da loro incaricati possono comunicare i risultati di esami genetici e prenatali in ambito medico.
2La persona interessata decide liberamente se intende conoscere integralmente o parzialmente il risultato dell’esame. Se la persona interessata è incapace di discernimento, la persona autorizzata a rappresentarla non può rifiutare di prendere conoscenza del risultato dell’esame.
3Il risultato dell’esame può essere comunicato ai familiari, al coniuge o al partner se la persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla vi acconsente espressamente.
4Se il consenso è negato, il medico può chiedere all’autorità cantonale competente di essere sciolto dal segreto professionale, giusta l’articolo 321 numero 2 del Codice penale4, se ciò è necessario per tutelare gli interessi preponderanti dei familiari, del coniuge o del partner. L’autorità competente può chiedere il parere della Commissione di esperti.
Art. 24 Informazioni in eccesso
1Prima dell’esecuzione di un esame genetico in ambito medico la persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla deve essere informata sulla possibilità che siano acquisite informazioni che non sono necessarie per lo scopo dell’esame (informazioni in eccesso).
2La persona autorizzata decide quali informazioni in eccesso le devono essere comunicate.
3Se la persona interessata è incapace di discernimento, alla persona autorizzata a rappresentarla devono essere comunicate solamente le informazioni in eccesso necessarie per tutelare la salute della persona incapace di discernimento. La persona