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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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Art. 62 Depistaggio genetico

I programmi di depistaggio genetico in corso al momento dell’entrata in vigore della legge federale dell’8 ottobre 200416 sugli esami genetici sull’essere umano non necessitano di alcuna autorizzazione.

Art. 63 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

16 RU 2007 635, 2013 3215