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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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b. previdenza professionale in ambito obbligatorio e sovraobbligatorio;
c. assicurazioni concernenti il pagamento obbligatorio del salario in caso di malattia o maternità;
d. assicurazioni sulla vita con una somma assicurata di 400 000 franchi al massimo;
e. assicurazioni facoltative per l’invalidità con una rendita annua di 40 000 franchi al massimo.
2Se una persona conclude più assicurazioni sulla vita o per l’invalidità, l’importo massimo secondo il capoverso 1 lettera d o e vale per la totalità dei contratti. La persona da assicurare deve fornire all’istituto di assicurazione le informazioni occorrenti.
Art. 44 Autorizzazione di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami
genetici presintomatici
1Prima di concludere un’assicurazione privata non contemplata nell’articolo 43, l’istituto di assicurazione, mediante il medico incaricato, può esigere dalla persona da assicurare la rivelazione di precedenti esami genetici presintomatici solo se:
a. i risultati dell’esame sono attendibili sul piano tecnico e della prassi medica; e
b. è provato il valore scientifico dell’esame per il calcolo dei premi.
2Il medico incaricato comunica all’istituto di assicurazione unicamente in quale gruppo di rischio la persona da assicurare deve essere classificata.
3Il medico incaricato può conservare i risultati dell’esame solo se sono rilevanti per la conclusione del contratto.
4I risultati dell’esame possono essere utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati chiesti alla persona da assicurare.
Sezione 4: Esami genetici in relazione con la responsabilità civile
Art. 45 Divieto di eseguire esami genetici e di rivelarne o di utilizzarne i
risultati
1È vietato eseguire un esame genetico presintomatico allo scopo di calcolare un danno o il risarcimento dei danni, salvo se si tratta di calcolare il risarcimento di un danno o la riparazione morale per un’anomalia genetica insorta durante la fase embrionale.
2È vietato esigere la rivelazione dei risultati di precedenti esami genetici presintomatici o prenatali o di esami nell’ambito della pianificazione familiare e utilizzare tali risultati allo scopo di calcolare un danno o il risarcimento dei danni.