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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine

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Art. 8 Diritto di non essere informato

Ogni persona ha il diritto di rifiutare di essere informata sul suo patrimonio genetico.

Art. 9 Protezione dei dati genetici

1L’elaborazione di dati genetici soggiace alle disposizioni federali e cantonali relative alla protezione dei dati.

2Il Consiglio federale può definire requisiti speciali per l’elaborazione di dati genetici, segnatamente in merito alla loro conservazione e sicurezza, qualora ciò sia necessario per proteggere dalla discriminazione o per tutelare la personalità delle persone interessate.

Art. 10 Riutilizzazione di campioni e dati genetici

1I campioni e i dati genetici in forma codificata e non codificata possono essere riutilizzati per un altro scopo solo se la persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla ha espresso il proprio consenso libero e sufficientemente informato. A tal riguardo si devono osservare i limiti di cui agli articoli 14 e 15.

2I campioni e i dati genetici possono essere anonimizzati in vista della riutilizzazione per altri scopi solo se la persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla è stata previamente informata e non si è opposta all’anonimizzazione.

Art. 11 Test genetici destinati a uso proprio

I test genetici pronti per l’uso che le persone interessate possono utilizzare autonomamente ai fini definiti dal fabbricante e che visualizzano direttamente il risultato possono essere consegnati direttamente a queste persone solo se si tratta di esami genetici ai sensi dell’articolo 34.

Art. 12 Intermediazione di esami genetici e relativa pubblicità

L’intermediazione o la pubblicità per l’esecuzione di esami genetici è consentita purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4-11, 14, 15, 17, 23, 24, 29, 30, 32 e 35.

Art. 13 Stato della scienza e della tecnica

1Gli esami genetici e prenatali devono essere eseguiti conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

2Il Consiglio federale può precisare lo stato della scienza e della tecnica, tenendo conto delle norme nazionali e internazionali riconosciute.