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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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d. la Commissione di esperti ha confermato tale nesso di causalità e ha riconosciuto l’attendibilità del metodo di esame adottato per accertare la relativa predisposizione genetica;
e. la persona interessata ha dato il suo consenso scritto all’esame.
Art. 39 Esecuzione dell’esame
1L’esame deve limitarsi a determinare la predisposizione genetica che è determinante per il posto di lavoro. È vietato determinare altre caratteristiche genetiche.
2Alla consulenza genetica si applica l’articolo 18.
Art. 40 Comunicazione dei risultati dell’esame e assunzione dei costi
1Il medico comunica il risultato dell’esame alla persona interessata. Il datore di lavoro è informato unicamente in merito all’idoneità della persona interessata a esercitare l’attività prevista.
2I costi di un esame preventivo nel settore della medicina del lavoro sono a carico della SUVA, se quest’ultima l’ha ordinato; negli altri casi, sono a carico del datore di lavoro.
Art. 41 Intervento d’ufficio
Gli organi d’esecuzione della legge del 13 marzo 19646 sul lavoro o della legge federale del 20 marzo 19817 sull’assicurazione contro gli infortuni, se constatano violazioni degli articoli 36-40, intervengono d’ufficio.
Sezione 3: Esami genetici in relazione con rapporti assicurativi
Art. 42 Divieto di esigere un esame
L’istituto di assicurazione non può esigere come condizione per la stipulazione di un rapporto assicurativo un esame genetico presintomatico né un esame genetico prenatale.
Art. 43 Divieto di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami
1L’istituto di assicurazione non può esigere dalla persona da assicurare la rivelazione dei risultati di precedenti esami genetici presintomatici o prenatali o di esami nell’ambito della pianificazione familiare, né utilizzare tali risultati per le seguenti assicurazioni:
a. assicurazioni rette interamente o parzialmente dalla legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali;