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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 8

(ex articolo 9)

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 9

(ex articolo 10)

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione

e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

EU/CH/EASO/Allegato II/it 6