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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 2

Audit

1. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al

bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20021, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, nonché agli altri atti normativi menzionati nel presente accordo, i contratti o gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese d'intesa con questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi

momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, ad opera di agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da questi debitamente autorizzate.

2. Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

1GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

2GU CE L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).

EU/CH/EASO/Allegato III/it 2