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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "UE",

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

dall'altra,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo1, di seguito denominato "regolamento",

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per

l'asilo, di seguito denominato l'"Ufficio di sostegno", dovrebbe essere aperto alla

partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati".

1GU UE L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

EU/CH/EASO/it 2