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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione europea e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione europea, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione europea comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione europea è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di tali controlli e verifiche.

ARTICOLO 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.

2. Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione europea e l'Ufficio di sostegno di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o degli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

EU/CH/EASO/Allegato III/it 4