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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 1

Portata della partecipazione

La Svizzera partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

ARTICOLO 2

Consiglio di amministrazione

La Svizzera è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come

osservatore senza diritto di voto.

ARTICOLO 3

Contributo finanziario

1. La Svizzera contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato I.

EU/CH/EASO/it 4