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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine
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Appendice dell'ALLEGATO II
MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito: "il protocollo) si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell'Ufficio di sostegno dalle imposte indirette (compresa l'IVA)
I beni e i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Ufficio di sostegno per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, a norma dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti
dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
EU/CH/EASO/Allegato II/it 16