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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 14

Denuncia e validità

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il

presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi decorsi sei mesi dalla data di tale notifica.

3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la

Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera1.

1GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

EU/CH/EASO/it 10