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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 5

Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto della Svizzera. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e ha facoltà di essere parte in giudizio.

ARTICOLO 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

ARTICOLO 7

Corte di giustizia dell'Unione europea

La Svizzera riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

EU/CH/EASO/it 6