Progetto

Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO

AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLO 10

(ex articolo 11)

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

EU/CH/EASO/Allegato II/it 7