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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in

occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso

personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve,

nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

ARTICOLO 12

(ex articolo 13)

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che

deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

EU/CH/EASO/Allegato II/it 9