Progetto

Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

ARTICOLO 8

Personale dell'Ufficio di sostegno

1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e del regime e le misure di esecuzione adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del

regolamento, si applicano ai cittadini svizzeri assunti come membri del personale dall'Ufficio di sostegno.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini svizzeri che godono di pieni diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno

conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.

3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini svizzeri.

4. I cittadini svizzeri, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

EU/CH/EASO/it 7