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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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CAPO V

FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

(ex articolo 12)

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese

le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati

relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che

limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle

agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

EU/CH/EASO/Allegato II/it 8