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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

ARTICOLO 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

ARTICOLO 5

(ex articolo 6)

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro

comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

EU/CH/EASO/Allegato II/it 3