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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 9

Privilegi e immunità

1. La Svizzera applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.

2. La procedura per l'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è indicata nell'appendice dell'allegato II.

ARTICOLO 10

Lotta contro la frode

Le disposizioni con riguardo all'articolo 44 del regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall'UE in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell'Ufficio di sostegno sono stabilite nell'allegato III.

EU/CH/EASO/it 8