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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine
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3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dagli accordi conclusi o dalle decisioni prese in materia.
5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento di detti audit.
ARTICOLO 3
Controlli sul posto
1. In base al presente accordo la Commissione europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità1.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile
dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
1GU CE L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
EU/CH/EASO/Allegato III/it 3