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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 11

Comitato

1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Svizzera,

sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Svizzera o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.

2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista

legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi, o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

ARTICOLO 12

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

EU/CH/EASO/it 9