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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ALLEGATO III

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI

ALLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SOSTEGNO

ARTICOLO 1

Comunicazione diretta

L'Ufficio di sostegno e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Ufficio di sostegno in qualità di contraenti, , partecipanti a un programma dell'Ufficio di sostegno o destinatari di un

pagamento a carico del bilancio dell'Ufficio di sostegno o dell'UE o in qualità di

subcontraenti. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o agli accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

EU/CH/EASO/Allegato III/it 1