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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. Il titolo esecutivo è emesso,

senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

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EU/CH/EASO/Allegato III/it 6