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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine
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ALLEGATO I
FORMULA APPLICABILE AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
1. L'importo del contributo finanziario della Svizzera alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcola nel modo seguente.
Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario della Svizzera.
2. Il contributo finanziario è versato in euro.
3. La Svizzera è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
EU/CH/EASO/Allegato I/it 1