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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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ARTICOLO 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

ARTICOLO 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Ufficio di sostegno o la

Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale

dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20121 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione2, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995,

relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità3.

1GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

2GU UE L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

3GU CE L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

EU/CH/EASO/Allegato III/it 5