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Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 36 pagine

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2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 4

Protezione dei dati

1. La Svizzera applica le disposizioni nazionali relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1.

2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2.

3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, la Svizzera rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

1Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione

dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1).

2GU CE L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

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